PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL "DECRETO CAPIENZE", IL TESTO INTEGRALE
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 8 ottobre 2021, n. 139, il cosiddetto Decreto capienze. Tutte le anticipazioni sono confermate. Da lunedì 11 ottobre le capienze degli eventi sportivi salgono al 75% all'aperto e 60% al chiuso in zona bianca, e rispettivamente 50% e 35% in zona gialla. Il punto 4 prevede inoltre la possibilità di stabilire percentuali diverse in condizioni particolari.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di
eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e
l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso
agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a quella
massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle
competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.
In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico,
anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e
senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori
producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento anche la
documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle
dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche'
delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori
alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di
propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo' invitare
rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente
competenti in materia di sanita' pubblica, al fine di acquisire un
parere circa l'idoneita' delle predette misure. Le misure sono
comunicate altresi' al Prefetto ai fini delle eventuali misure da
adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche
previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi
gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche',
salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso e'
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con
tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non puo'
comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima
autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al
chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita la
presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e
restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione
del momento del ballo.";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del
comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni
sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la
capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In
zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al
primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e
la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per cento di
quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le
percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano
a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi
di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attivita'
devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la
presenza di pubblico.";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli
eventi, puo' essere stabilita una diversa percentuale massima di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli
eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di
Stato con delega in materia di sport.";
b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole
"spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono
inserite le seguenti: "nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati,";
c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla
capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla
seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".
2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.