nba camp
nba camp

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società sportiva Trapani Shark ssdarl avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) il 3 febbraio 2026, comunicato il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con il quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, Trapani Shark - Dolomiti Energia Treno del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Campionato Senior a libera partecipazione; si sono annullate tutte le partite disputate da Trapani Shark, come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante, sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell'art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; infine, si è provveduto a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara di Serie A n. 114, Trapani Shark - Dolomiti Energia Trento, disputata a Trapani il 10 gennaio 2026, conclusa dagli arbitri per inferiorità numerica durante il primo quarto di gioco.

La ricorrente, Trapani Shark ssdarl, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento dei motivi di gravame:

- di cassare, revocare e dire nulla la decisione della CSA della FIP del 3 febbraio 2026 (C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3), che ha confermato la connessa decisione di primo grado adottata dal GSN il 12 gennaio 2026 (C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico), da intendersi, per l'effetto, anch'essa impugnata quale atto presupposto; con ogni atto o provvedimento ad essi consequenziale, in essi compresa la decisione nel merito sui vizi e gli effetti lamentati;

- in subordine, nel caso di pronuncia di rinvio, di enunciare il principio al quale i competenti Organi deliberanti della FIP dovranno uniformarsi.

Ciò premesso, Le segnalo che la medesima ricorrente ha presentato anche il ricorso iscritto al R.G. n. 88/2025 (Trapani Shark/FIP), assegnato e pendente dinanzi alle Sezioni Unite.

Le vicende di campo relative all'odierno ricorso sono, in qualche misura, condizionate dalla questione relativa al suddetto ricorso n. 88/2025.

Fonte Coni

Mercoledì debutta la nuova figurina solidale dedicata a Sorokas
Provvedimenti disciplinari: squalifica per Leonardo Totè