Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30  dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti  dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.

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